Nuovo Decreto-Legge
21 settembre 2021, n. 127
- Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19;
- La certificazione verde Covid-19 deve essere richiesta anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso terzi (ad es. il tecnico che svolge un'attività di manutenzione della macchinetta del caffè, prima di accedere all'azienda, deve esibire il certificato);
- I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'
organizzazione delle verifiche. La verifica può essere fatta solo mediante applicazione “Verifica C19”, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Individuano, inoltre, con atto formale, i soggetti incaricati dell' accertamento delle violazioni (nomina di incarico); - I lavoratori NON in possesso della certificazione NON possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati come assenti non giustificati (per i giorni di assenza non è dovuta la retribuzione) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- Altre informazioni su retribuzione o sospensione dei lavoratori sono da richiedere al proprio consulente del lavoro.
- La legge stabilisce che i controlli vadano effettuati («prioritariamente») al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e possano essere svolti «anche a campione». Ciò significa che, soprattutto nelle aziende di dimensioni elevate, la verifica con meccanismi di rotazione dei lavoratori consentirà di non rallentare l’ingresso in azienda.
- Per chi svolge la prestazione presso locali altrui l’obbligo di controllo grava sia su chi ospita il lavoratore, sia sul datore
Come si ottiene il green pass?
Per ottenere il greenpass è necessario:
aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 (in Italia la certificazione viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore;
essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.
IMPORTANTE: L’esito negativo di un tampone non è il Green Pass che può essere esclusivamente rilasciato dal Ministero della Salute attraverso gli appositi canali informatici.
I tamponi per ottenere il greenpass sono a carico dei lavoratori!!!!
Il DM, inoltre, ha già definito le sanzioni pecuniarie che oscilleranno tra i 600 e 1.500 € per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass, estese al datore di lavoro che non ha controllato il quale rischia una sanzione da 400 a 1.000 €